SCATTI ANZIANITA'

Nel contratto metalmeccanici, il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa pari agli importi di cui alla seguente tabella:


Importi in vigore

1° Livello 18,49 euro


2°Livello 21,59 euro


3° Livello 25,05 euro

 

3 livello super 25,05 euro


4° Livello 26,75 euro


5° Livello 29,64 euro


5° Livello Superiore 32,43 euro


6° Livello 36,41 euro


7° Livello 40,96 euro

 

8 livello Q 40,96 euro

 

 

Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

 

A decorrere dal 1° febbraio 2008 in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo.

 

Classificazione dei lavoratori


Per quanto attiene specificamente alle modifiche apportate al sistema di classificazione del personale, si precisa che, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2014, le aziende dovranno procedere alla costituzione dell’8a categoria reinquadrando nella medesima categoria i lavoratori con qualifica di quadro al momento inseriti nel secondo alinea della 7a categoria. La creazione di un apposito livello di inquadramento dedicato ai quadri, appunto l’8a Quadri, non comporta alcuna differenza di trattamento rispetto a quanto precedentemente previsto sia in termini retributivi (salvo ovviamente il riconoscimento delle tranche di aumento dei minimi tabellari) che normativi.


Con l’individuazione della 3a Super le parti hanno, invece, realizzato il superamento della precedente disciplina della 3a Erp definendo un nuovo livello intermedio tra la 3a e la 4a categoria. 


In particolare, le aziende, in sede di prima applicazione, dovranno verificare con riferimento ai lavoratori con qualifica operaia attualmente inquadrati nella 3a categoria, la sussistenza dei presupposti di professionalità indicati nella nuova declaratoria.

 

Solo qualora, effettuata tale verifica che non necessita di alcun confronto con la RSU, vi siano addetti che svolgano con carattere di continuità e con specifica formazione ed esperienza maturata in azienda una delle due attività espressamente individuate, essi dovranno essere inquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella nuova 3a categoria Super.


È opportuno sottolineare che in base alla Nota a Verbale posta in calca all’art. 1, Classificazione del personale, Sezione Quarta – Titolo II, la nuova 3aSuper assorbirà fino a concorrenza eventuali emolumenti corrisposti in azienda ad analogo titolo (accordi aziendali di attribuzione della 3a ERP).


Pertanto, ai lavoratori inquadrati nella 7a categoria ai quali è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro mensili lordi già riconosciuto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 tale elemento è conglobato nei minimi tabellari della 7° categoria.


Allo stesso modo, ai lavoratori con qualifica di quadro è corrisposta un’indennità di funzione pari a 114,00 euro (comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria) già riconosciuta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, la suddetta indennità di funzione è conglobata nei minimi tabellari della 8a categoria Quadri.