ANTICIPAZIONE DEL TFR PER AZIENDE IN CRISI: il diritto all'anticipazione non si applica nei confronti delle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12.8.1977, n. 675 e successive modificazioni.
Anticipazione del TFR
MOTIVAZIONE PER CUI
SI PUO’ CHIEDERE L’ ANTICIPO DEL TFR
PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEL LAVORATORE: l'acquisto di una casa in luogo diverso da quello in cui il lavoratore ha la residenza o l'abituale dimora non rientra nelle fattispecie che danno luogo all'anticipazione del TFR (Pret. Milano 23.3.1984). L'anticipazione spetta anche qualora dall'atto di compravendita risulti come acquirente solo la moglie del lavoratore richiedente poiché in regime di comunione di beni tra coniugi entrano nel patrimonio di entrambi non solo i beni acquistati congiuntamente ma anche quelli che formano oggetto di atti posti in essere separatamente da uno di essi; non osta neppure che il pagamento risulti effettuato solamente da colui che ha partecipato all'atto, presumendosi la destinazione dell'anticipazione al pagamento del prezzo per la quota di prima casa acquistata dal dipendente (Cass. 3.12.1994, n. 10371; Cass. 21.4.1993, n. 4666). Ha diritto all'anticipazione, sussistendo gli altri requisiti di legge, il lavoratore che acquisti la prima casa di abitazione in cooperativa a cd. proprietà indivisa, ed è illegittima la clausola contraria di accordo aziendale (Pret. Firenze 27.11.1985). Non costituisce giusta causa di licenziamento lo spendere l'importo dell'anticipazione per la ristrutturazione di una abitazione diversa da quella indicata nella richiesta al datore (Cass. 29.1.2007, n. 1827). La richiesta non è accoglibile se la casa è gia stata acquistata da molto tempo e l'anticipazione serve a estinguere il mutuo (Cass. 4.2.1993, n. 1379).
PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI: il diritto all'anticipazione comporta che essa è possibile non solo se è il lavoratore ha effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo (Cass. 8.7.1997, n. 6189).
ATTO NOTARILE: è illegittimo l'art. 2120, co. 8, lett. b), c.c. nella parte in cui - richiedendo, come esclusivo presupposto dell'anticipazione del TFR, la già verificatasi definitività dell'acquisto della casa di abitazione, documentato con atto notarile - non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purché idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione negoziale in corso (Corte Cost. 5.4.1991, n. 142).
SPESE SANITARIE: il requisito della "straordinarietà" è distinto dalla "necessità" e va inteso in un'accezione che non è limitata a terapie od interventi (con relative spese) di rilievo assoluto (quali trapianti di organi od operazioni al cervello) ma comprende terapie o interventi che abbiano rilievo, per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle condizioni (anche fisiopsichiche) del singolo soggetto, restando irrilevante che la terapia o l'intervento possano o meno essere praticati nelle strutture pubbliche, poiché il lavoratore non è obbligato a servirsi delle medesime (Cass. 11.4.1990, n. 3046).
CONGEDO PARENTALE: l'assenza del genitore lavoratore che decida di fruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino ovvero entro 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato (e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età) per assisterlo (anche in caso di malattia) dà diritto a chiedere l'anticipazione con i normali requisiti. Il Ministero del lavoro (circ. 29.11.2000, n. 85) ha chiarito che la norma, in via generale, nulla dispone in merito alla documentazione da produrre a corredo della domanda di anticipazione; ne consegue che è sufficiente (salvo quanto di seguito specificato) la richiesta di anticipazione con l'indicazione della data di inizio del congedo e della relativa durata. L'ammontare dell'anticipazione (nel rispetto del limite massimo del 70%) è commisurata alla retribuzione persa durante il periodo di congedo e agli eventuali oneri contributivi per il riscatto ai fini pensionistici (da documentare all'atto della richiesta) del periodo di assenza (la funzione dell'anticipazione è quella di integrare o sostituire la retribuzione del lavoratore in congedo). Qualora il lavoratore richieda un importo più elevato, rispetto a quello dell'integrazione retributiva e contributiva, dovrà fornire la documentazione probatoria dell'ammontare delle spese da sostenere. L'anticipazione deve essere erogata unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo (la richiesta di congedo parentale e formativo deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza).
CONGEDI PER LA FORMAZIONE: può chiedere l'anticipazione il dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda. Il congedo sospende il rapporto di lavoro per massimo 11 mesi nell'intera vita lavorativa ed è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore. Non spetta la retribuzione (art. 5, L. 8.3.2000, n. 53). La domanda deve essere presentata con un preavviso minimo di 30 giorni (art. 7, L. 8.3.2000, n. 53). L'anticipazione è corrisposta con la retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
CONGEDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA: la definizione del monte ore da destinare ai congedi, dei criteri per l'individuazione dei lavoratori e delle modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione è demandata alla contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata (art. 6, L. 8.3.2000, n. 53). L'anticipazione è corrisposta con la retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
ASPETTI FISCALI: per la tassazione delle anticipazioni del TFR si applica il medesimo criterio stabilito per la tassazione dell'intero TFR (tassazione separata - art. 19, DPR 917/1986) considerando l'importo complessivamente accantonato, aumentato delle somme destinate ai fondi pensione e al Fondo tesoreria INPS (Fondo di gestione dei TFR - aziende con almeno 50 addetti), delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva (l'Agenzia delle entrate, con circ. 29/E/2001, ha precisato che è possibile utilizzare i dati al 31 dicembre dell'anno precedente). In sede di anticipazione non competono eventuali detrazioni. Il conferimento ai fondi pensione dei TFR maturati al 31.12.2006 non costituisce anticipazione (A.E., circ. 70/2007).
ASPETTI CONTRIBUTIVI: i trattamenti di fine rapporto, e conseguentemente le relative anticipazioni, non concorrono in alcun modo a formare base imponibile ai fini contributivi (art. 12, co. 4, lett. a, L. 153/1969, e successive modificazioni – INPS, circ. 263/1997).