COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA
Per ottenere il certificato di malattia occorre rivolgersi:
IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO
Il certificato di malattia è trasmesso per via
telematica dal medico curante all’ INPS.
Il lavoratore richiede al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica per poterlo comunicare al proprio datore di lavoro.
In aggiunta, può richiedere copia cartacea del certificato telematico e dell’attestato di malattia.
Il lavoratore ha l’obbligo di verificare i dati relativi al proprio domicilio, fornendo al medico anche l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza, per le eventuali visite di controllo.
La responsabilità circa la correttezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore.
L’indirizzo errato o incompleto sul certificato non sono motivo di giustificazione per il lavoratore, in caso di visita di controllo non effettuata per questa ragione.
Con l’invio telematico del certificato di malattia il lavoratore non ha più l’obbligo di trasmettere l’attestazione di malattia all’INPS mentre invece continua ad esserci l’ obbligo di
comunicare il numero di protocollo –ed i propri dati con relativo recapito ove si trascorre il periodo di malattia al proprio datore di lavoro entro 48 h dall’ evento.
Rimane l’obbligo il primo giorno di malattia di segnalare telefonicamente al datore di lavoro la propria assenza temporanea .
IL CERTIFICATO DI MALATTIA CARTACEO
Ai medici di base non è più consentito il rilascio della certificazione cartacea per la malattia dei lavoratori dipendenti: fanno eccezione i casi in cui la rete internet sia indisponibile, ed il medico non possa utilizzare il servizio di call center.
Attualmente la certificazione cartacea è ancora consentita ai medici di guardia medica ed alle strutture di ricovero (ospedali e strutture convenzionate).
Se il certificato è rilasciato in forma cartacea, il lavoratore deve trasmettere entro due giorni lavorativi dal rilascio:
Ø il certificato medico all’INPS, se appartiene alle categorie per le quali l’INPS eroga l’indennità di malattia
Ø l’attestazione (copia del certificato senza dati sanitari sensibili) al proprio datore di lavoro, pubblico o privato entro 48 h dall’ evento.
Ø Rimane l’obbligo il primo giorno di malattia di segnalare telefonicamente al datore di lavoro la propria assenza temporanea
Ø Per quanto riguarda l’INPS, la certificazione può essere consegnata direttamente agli sportelli, oppure spedita con raccomandata (la data di spedizione è quella del timbro postale). Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto all’indennità di malattia per i giorni di ritardo.
MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO
Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità (pagamento), la certificazione, opportunamente tradotta, deve essere legalizzata dal consolato italiano all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla legalizzazione; per legalizzazione si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DURANTE LA MALATTIA
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Certificati di malattia
I lavoratori sono invitati a:
Comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e trasmettergli l’eventuale certificato rilasciato in forma cartacea (solo l’invio telematico infatti soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare o spedire al datore di lavoro l’attestazione di malattia).
Richiedere al medico di famiglia il numero di protocollo per estrapolare o consultare il certificato attraverso il sito internet www.inps.it
Le fasce di reperibilità che il lavoratore deve
rispettare sono:
lavoratori del settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
lavoratori del settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
In caso di irreperibilità del lavoratore, per omessa, incompleta od inesatta indicazione dell’indirizzo sul certificato di malattia, il
lavoratore sarà ritenuto assente ingiustificato con conseguente perdita dell’indennità secondo le disposizioni di legge.
Quando vengono dimessi dall’ospedale i lavoratori devono verificare di essere in possesso
di:
Ø certificato di ricovero (viene rilasciato dall’ufficio accettazione dell’ospedale) completo di date di ingresso e dimissione dalla struttura ospedaliera e di portarlo all’Inps e al datore di lavoro.
Ø certificato di malattia per i giorni di “convalescenza” dopo le dimissioni dall’ospedale, da portare all’Inps e al datore di lavoro (questo certificato viene rilasciato dal medico del reparto). Nel caso questo certificato non venisse rilasciato dal Reparto, preoccuparsi di chiederlo al medico di famiglia.
Se la malattia insorge durante il soggiorno all’estero del lavoratore il certificato di malattia rilasciato nel paese estero deve essere tradotto e legalizzato dal consolato
italiano all’estero (chiedere delucidazioni alla sede Inps).
Il lavoratore in malattia in Italia che intende recarsi all’estero deve chiedere autorizzazione all’Inps.
MALATTIA CHE VIENE CONTINUATA DOPO IL VENERDI IL LUNEDI SUCCESSIVO
Il certificato di malattia rilasciato dal lunedì fino al venerdì, se viene “continuato” il lunedì successivo comporta per il lavoratore una scopertura per il sabato e la domenica. Per evitarla deve recarsi al sabato presso la guardia medica a farsi rilasciare un certificato di malattia per il sabato/domenica. Questo non è necessario se il lunedì la continuazione viene attestata in relazione a un certificato originario che copre dal lunedì fino al sabato o alla domenica.
REPERIBILITÀ
Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità per le eventuali visite mediche di controllo domiciliare richieste dal datore di lavoro o disposte
dall’Inps: tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Il lavoratore pubblico è sottoposto ad un diverso regime orario di reperibilità: tutti i giorni, compresi i festivi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
L’obbligo delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto nessuno può rilasciare autorizzazioni preventive a non rispettare le fasce, e non esistono patologie che esimano
dal rispetto di questo obbligo.
La preventiva comunicazione dell’assicurato all’INPS del proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce non garantisce la
non effettuazione del controllo d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro e non vale di per sè a giustificare l’eventuale assenza rilevata.
Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo (ad esempio,
controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, verificare che sul citofono sia indicato il cognome del lavoratore in malattia, etc.). Se, nel corso della malattia, il
lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l’INPS e il datore di lavoro.
LA VISITA MEDICA DI
CONTROLLO
La visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro, o disposta dall’INPS ed è effettuata dai medici fiscali dell’INPS e delle ASL. Una
stessa malattia può essere controllata più volte durante il periodo di prognosi; ma non nell’arco della stessa giornata.
La visita si conclude con:
Ø la conferma della prognosi riportata nel certificato di malattia;
Ø la riduzione della prognosi;
Ø il giudizio di idoneità (riacquisto della capacità lavorativa).
Negli ultimi 2 casi il lavoratore viene giudicato idoneo a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico fiscale.
Il lavoratore ha il diritto di contestare l’esito della visita di controllo, manifestando immediatamente al medico la sua volontà,
e recandosi a visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno utile successivo. La risoluzione della controversia è affidata al coordinatore sanitario della sede territoriale INPS.
Viceversa, non è possibile recarsi dal proprio medico curante, dopo un giudizio di idoneità alla ripresa del lavoro o riduzione prognosi, per ottenere un certificato di continuazione; in
questi casi la continuazione di malattia potrebbe non essere indennizzabile.
In caso di insorgenza di nuova malattia o di aggravamento della malattia (dopo giudizio di idoneità al lavoro), il medico curante dovrà indicare tale condizione nel nuovo certificato e
biffare la casella di “inizio” e non quella di “continuazione”. In caso di “ricaduta” (malattia che si ripresenta nell’arco dei 30 giorni successivi a quella già conclusa sulla base della
diagnosi originaria o del sopravvenuto giudizio di idoneità da parte del medico fiscale) dovrà essere biffata l’apposita casella.
ASSENZA A VISITA MEDICA DI
CONTROLLO
Se il lavoratore è assente al proprio domicilio in caso di visita medica di controllo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso
la ASL o l’Inps secondo le indicazioni riportate nell’avviso lasciato dal medico fiscale, per l’effettuazione della visita medica ambulatoriale, a meno che in quel giorno non sia
avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa. In tal caso il lavoratore non deve effettuare la visita di controllo ambulatoriale.
Deve comunque fornire entro 10 giorni la giustificazione per l’assenza alla visita domiciliare. La visita ambulatoriale con l’eventuale conferma dello stato di malattia del lavoratore non
esime il lavoratore dal produrre giustificazione per l’assenza alla visita di controllo domiciliare.
Qualora il lavoratore risulti assente ingiustificato alla visita medica di controllo, sia domiciliare che ambulatoriale, decade dal diritto al trattamento
economico.
Sole ipotesi di giustificazione della mancata presenza del lavoratore al controllo sono:
Ø cause di forza maggiore che determinino l’assoluta inevitabilità dell’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità;
Ø situazione (documentata) che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sè o per i componenti del nucleo familiare;
Ø concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può essere giustificato per l’assenza se prova: a) l’urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certificato medico, contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti ora e giorno di effettuazione della visita, ma anche la specifica indicazione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi), oppure b) l’impossibilità di effettuare la visita medica al di fuori delle fasce di reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l’orario dell’ambulatorio medico e della distanza fra lo studio e l’abitazione del lavoratore.
SANZIONI PER L’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
Ø prima assenza: perdita totale dell’indennità per i primi 10 giorni della prognosi indicata dal curante;
Ø seconda assenza: perdita del 50% dell’indennità per l’ulteriore periodo (successivo al 10° giorno);
Ø terza assenza: perdita totale dell’indennità dalla data dell’ultima visita.
Avverso i provvedimenti sanzionatori dell’Inps in materia di indennità di malattia può essere proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.