Il diritto alle ferie matura anche durante le sospensioni dal lavoro previste dalla legge (come le assenze per la malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale).
Non sono invece considerate ai fini della maturazione del diritto le assenze facoltative per maternità. Le ferie, normalmente, devono avere carattere collettivo ed il periodo non può eccedere le
3 settimane consecutive, salvo diversa intesa tra Azienda e la R.S.U.
maturazione ferie
Operai 4 settimane
Impiegati 4 settimane fino a 10 anni di anzianità Impiegati 4 settimane + 1 giorno fino a 18 anni di anzianita Impiegati 4 settimane + 6 giorni con anzianità superiore ai 18 anni di anzianità
La nuova normativa in vigore dal 20 gennaio 2008 stabilisce che gli operai che abbiano maturato al 1 gennaio 2008 con 55 anni di anzianità maturano un giorno in piu.
Art. 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell'anno di maturazione. (1)
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213.