PASSAGGIO DI LIVELLO E SCATTI DI ANZIANITA'
Con la sentenza n.11717/2013 la Cassazione ha stabilito
che non si applica automaticamente il diritto alla promozione superiore se il lavoratore non prova di essere stato assegnato a mansioni superiori a quelle previste per la qualifica che riveste.
Il lavoratore, inoltre, deve anche dimostrare di avere svolto i compiti in sostituzione di un collega assente e senza diritto a conservare il posto. Non si applica, quindi, l’automatismo
dell’art.2103 codice civile se l’incarico più elevato non era stato ottenuto con il benestare preventivo del datore di lavoro.
Sent. Cass. n.11717 del 15/05/2013
SCATTI DI ANZIANITA’ E PASSAGGI DI CATEGORIA
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IL NUOVO SISTEMA PREVISTO
DAL CONTRATTO DEL 2008
firmato da FIM FIOM UILM :
A decorrere dal 1° febbraio 2008 in caso di passaggio
a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi
previsti per la categoria di arrivo, saranno aboliti i meccanismi di assorbimento degli scatti nei casi di passaggio di categoria PREVISTI DAI CCNL PRECEDENTI pertanto avverrà la loro
progressiva rivalutazione, mantenendo il numero massimo di 5 scatti (1 ogni biennio).
Nel contratto metalmeccanici, il
lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) ha
diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa