PASSAGGIO DI LIVELLO

PASSAGGIO DI LIVELLO E SCATTI DI ANZIANITA'

 

MANSIONI SUPERIORI –  NON DANNO Diritto alla “promozione automatica”

 

Con la sentenza n.11717/2013 la Cassazione ha stabilito che non si applica automaticamente il diritto alla promozione superiore se il lavoratore non prova di essere stato assegnato a mansioni superiori a quelle previste per la qualifica che riveste. Il lavoratore, inoltre, deve anche dimostrare di avere svolto i compiti in sostituzione di un collega assente e senza diritto a conservare il posto. Non si applica, quindi, l’automatismo dell’art.2103 codice civile se l’incarico più elevato non era stato ottenuto con il benestare preventivo del datore di lavoro.
Sent. Cass. n.11717 del 15/05/2013

 

 

 

SCATTI DI ANZIANITA’ E PASSAGGI DI CATEGORIA –

IL NUOVO SISTEMA PREVISTO

 DAL CONTRATTO DEL 2008 

firmato da FIM FIOM UILM :

 

A decorrere dal 1° febbraio 2008 in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo, saranno aboliti i meccanismi di assorbimento degli scatti nei casi di passaggio di categoria PREVISTI DAI CCNL  PRECEDENTI pertanto avverrà la loro progressiva rivalutazione, mantenendo il numero massimo di 5 scatti  (1 ogni biennio).

 

Nel contratto metalmeccanici, il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa